Si sono apprese le modifiche del nuovo testo di legge riguardante la regolamentazione del settore editoria sui blog e affini. L’on. Cassinelli del PDL aveva infatti usato il suo blog per una sorta di legge condivisa con il popolo della rete. E il risultato per il momento è soddisfacente. Un plauso quindi al legislatore e a chi ha collaborato anche per i metodi. Se il testo non viene stravolto si tratta veramente un’innovazione nel settore di internet mettendo in chiaro diritti e doveri in modo equo.
Che cosa prevede il nuovo ddl Cassinelli sui blog?
E’ stato depenalizzato per blog e affini il reato di stampa clandestina. Niente di penale quindi ma soltanto una sanzione pecuniaria. L’iscrizione al Roc è prevista soltanto qualora il blog rientri in una di queste categorie:
a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;
b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste dall’articolo 3 (quelle previste per la stampa, ndr.);
c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 36.000 annui.
Un buon testo quindi che per il momento salva la maggior parte dei blog. Anche la sanzione pecuniaria è ridotta in misura massima a euro 500 nel caso di omessa registrazione al ROC.
1. L’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: « art. 16 (Omessa registrazione)
– 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la
registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero ».
Questa la nuova proposta di legge sulla regolamentazione dei blog
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